Decreto GSA, Indicazioni VV.F. su designazione e formazione addetti antincendio

2022-12-29 10:59:35 By : Ms. Shurley Guan

Torniamo alle INDICAZIONI APPLICATIVE del DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 2/9/2021 pubblicate dai Vigili del Fuoco nel luglio 2022: ”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Dopo aver visto il punto 1.1 sui corsi di formazione degli aspiranti docenti antincendio, ed i chiarimenti sui formatori (abilitazione, requisiti e aggiornamento), approfondiamo la Parte 2 del Documento, che riguarda gli addetti antincendio ed in particolare la loro designazione e formazione.

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Sul punto i Vigili del Fuoco chiariscono che la normativa di sicurezza non definisce in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in una azienda, salvo in casi specifici in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, campeggi, …).

Sulla designazione degli addetti antincendio il decreto 2 settembre 2021 al punto 2.1, comma 2 dell’allegato II, fornisce però alcuni vincoli: Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

I VV.F. nelle Indicazioni (al punto 2.1) osservano che il numero degli addetti antincendio ordinariamente presenti discende dalla pianificazione di emergenza, e, nello specifico, dalle azioni assegnate agli addetti antincendio (rif. punto 2.1 comma 1 dell’allegato II). Naturalmente il numero complessivo di personale designato e formato deve tenere conto delle “turnazioni” e delle “assenze ordinariamente prevedibili”.

Al punto 2.2 delle Indicazioni, i VV.F. tornano sulla formazione degli addetti antincendio: si ricordano le tre tipologie di corso per addetti antincendio (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) previste all’allegato III nella durata e contenuti minimi.

I VV.F. rivelano che per una conforme e completa esposizione dei contenuti minimi previsti dai corsi, sono in fase di predisposizione i materiali didattici, in forma di dispense, che saranno differenziati per le 3 tipologie di corsi. [Leggi sotto il nostro approfondimento sul Decreto 2/9/2021 a proposito dei tre corsi di formazione e le differenze con la formazione pregressa]

Vediamo gli ulteriori chiarimenti dei Vigili.

Secondo i VV.F. i contenuti minimi dei corsi individuati nell’allegato sono funzionali ad una semplice individuazione degli adempimenti minimi richiesti ai datori di lavoro, ma possono essere ampliati in funzione di valutazioni specifiche del datore di lavoro sul livello di rischio incendio dell’attività (punto 3.2.1 comma 1 e sulla base dell’Allegato III e degli indirizzi diffusi dagli stessi VVF nelle nuove Indicazioni.

I VVF sottolineano che per gli addetti antincendio da formare 1. il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto dall’allegato III per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio. 2. sono validi corsi ed esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998) 3. eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento.

La frequenza del corso deve essere completa: ogni tipologia di corso è un segmento formativo unitario e dovrà essere svolto nel rispetto delle durate e dei contenuti minimi indicati dall’allegato III: è quindi esclusa una frequenza parziale di un corso di livello superiore e non sono ammesse assenze, neanche parziali.

Sul punto i VVF ammettono che le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente ma, specificano, per i moduli teorici, nel caso di utilizzo da parte del docente di presentazioni (file *.ppt, *.odp) dovrà essere garantita l’esposizione integrale dei contenuti; in ogni caso la presentazione non potrà essere sostitutiva della dispensa.

La formazione pratica per i corsi di tipo 1-FOR, 2-FOR, 3-FOR deve prevedere i contenuti minimi riportati nelle omologhe tabelle dell’allegato III al decreto, ricorda il Corpo.

I VV.F. riportano alcune indicazioni minime da far rispettare al momento dello svolgimento della prova pratica agli addetti antincendio:

Il Corpo nelle Indicazioni riporta i contenuti minimi per la formazione pratica articolati per le diverse tipologie di corso: prevista

Sulla formazione pratica le ulteriori indicazioni dei VV.F riguardano le modalità di svolgimento e di partecipazione.

Sì: nel Decreto GSA la formazione pratica è introdotta anche per i corsi di livello più basso (1-FOR), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.

Durante le prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’utilizzo di estintori a base d’acqua.

Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte.

Spiegano i VV.F. che i datori di lavoro interessati o per essi le associazioni di categoria ovvero i diretti interessati dovranno inoltrare direttamente formale richiesta scritta agli uffici del C.N.VV.F, per l’effettuazione dei corsi di formazione, che potranno essere tenuti o presso le sedi VV.F. o presso le strutture messe a disposizione dal richiedente, secondo le procedure già in essere.

Istanze per corsi in strutture periferiche: la documentazione

Le istanze devono contenere e indicare:

Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede messa a disposizione dal richiedente, questi dovrà

Inoltre, si precisa che l’idoneità psicofisica degli addetti antincendio è specifica responsabilità del datore di lavoro.

L’ultima parte del punto 2.2 spiega quali strutture del Corpo possono erogare i corsi per addetti antincendio, chi può fare il docente teorico e pratico ed il numero massimo dei discenti.

Le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzate ad effettuare corsi di formazione per lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze sono: -la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e la Direzione centrale per la formazione su richiesta di enti od imprese aventi rilevanza e diffusione nazionale; -i Comandi dei vigili del fuoco in ambito territoriale.

I docenti delle lezioni teoriche dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi

Le esercitazioni pratiche saranno svolte da personale appartenente al ruolo dei capi reparto e dei capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

È consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.

Ciascun corso sarà articolato su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.

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InSic ha scelto di analizzare il Decreto 2 settembre 2021, a partire dal testo del decreto e allegato per allegato nei seguenti approfondimenti:

Atti interpretativi VV.F sul Decreto GSA

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